Il 30 settembre 2021 UNI (Ente Italiano di Normazione) ha pubblicato la nuova edizione delle seguenti norme:
UNI 10411 -1 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari – Parte 1: Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva Ascensori”
UNI 10411-2 “Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari – Parte 2: Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori”.
Nell’introduzione si specifica che queste nuove norme andranno applicate ai lavori le cui conferme d’ordine da parte dei proprietari degli impianti recheranno data successiva al 30 settembre 2021. Per gli ordini confermati prima del 30 settembre 2021, invece, si potrà applicare la versione 2014 della norma; in ogni caso l’applicazione dell’edizione 2014 sarà possibile solamente fino al 30 settembre 2022 e sempre che l’impianto sia sottoposto a verifica straordinaria con esisto positivo entro questa data.
Ricordiamo che la richiesta di verifica straordinaria a seguito dei lavori che rientrano nell’elenco di seguito riportato (estratto del DPR 30/04/1999 n°162 e s.m.i. “modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione”) è responsabilità diretta della proprietà dello stabile dove è installato l’impianto elevatore:
Cambiamento della velocità
Cambiamento della portata
Cambiamento della corsa
Cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico
Sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali
L’ entrata in vigore delle nuove norme tecniche EN UNI 10411.1,.2 edizione 2021, che prevedono lavorazioni integrative di rilevanza tecnica rispetto a quanto previsto dall’ edizione 2014, avrà un impatto significativo sulla sicurezza degli elevatori ma anche sull’ aspetto economico cui dovrà far fronte il condominio/proprietario, se quest’ultimo deciderà di svolgere i lavori che rientrano nell’ elenco sopra citato.